Prescrizioni antincendio anno 2024 - sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti ed aree centro abitato entro il 31/05/2024

Ordinanza 21/2024 - Divieto accensione fuochi dal 15 Maggio 2024 al 31 ottobre 2024

Data:

20 mag 2024

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Descrizione

Entro il 31° Maggio e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario:

i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a: 1. Ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

2. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

3. I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, delle prescrizioni regionali antincendio 2023 - 2025 devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

4. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

5. Entro la stessa data i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, come pure delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siti all’interno delle aree urbane sono tenuti ad effettuare: - la pulizia dei terreni privati non edificati, i cortili delle abitazioni, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche e altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d’incendio, e di mantenere dette aree in buono stato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, - la regolazione delle siepi a filo confine, la potatura degli alberi e arbusti aggettanti sui marciapiedi e strade; - la raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul manto stradale e marciapiedi;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 15 Maggio e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;

b) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;

c) smaltire braci;

d) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

e) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

f) nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio e dal 15 ottobre al 31 ottobre è consentito l’abbruciamento solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio; Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Allegati

A cura di

Ufficio di Polizia Municipale

Via Dante Alighieri, 5 Tissi, Sassari, Sardegna, 07040, Italia

Telefono: 0793888014
Email: poliziamunicipale@comune.tissi.ss.it

Pagina aggiornata il 05/09/2024