I certificati anagrafici contengono dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Tutti i certificati anagrafici sono rilasciati dietro presentazione di marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.
(Sono invece sempre esenti dal pagamento dell’imposta di bollo tutti i certificati di stato civile quali nascita, matrimonio, unione civile, morte);
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta libera”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’esenzione da bollo è specifica, mai generica.
Pertanto, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se si ritiene di aver diritto all’esenzione, si devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede.
Uso e norma saranno riportati dall’Ufficiale d’Anagrafe sul certificato.
Si consiglia pertanto di consultare prima della richiesta la normativa vigente (si allega per praticità la tabella B del D.P.R. 642/1972).
In linea generale, per quanto riguarda le situazioni più frequenti tra i privati, è possibile affermare che tutti i certificati anagrafici richiedono la marca da bollo, esclusi quelli richiesti per i seguenti motivi:
- Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
- Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio
- Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
- Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
- Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarietà iscritti agli appositi registri
- Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
- Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
- Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
- Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
- Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
- Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
- Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
- Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
- Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
- Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere
Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.
È SEMPRE POSSIBILE SOSTITUIRE UN CERTIFICATO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 15 settembre 2020 con l'entrata in vigore del Decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come "Decreto Semplificazioni"), anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese devono, per legge, accettare l'autocertificazione se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
La novità è importante sia per i cittadini che per i privati, professionisti o imprese perché consente a chi deve fornire documenti di RISPARMIARE L'IMPOSTA DI BOLLO e il tempo di procurarsi il certificato e a chi li riceve di poter controllare le informazioni fornite direttamente presso la Pubblica Amministrazione.
In precedenza, infatti, soltanto la Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici servizi erano obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46 del DPR 445/2000. I privati, aziende o professionisti avevano la "facoltà di accettarle", possibilità quasi mai utilizzata, anche perché chi l'avesse accettata avrebbe dovuto stipulare degli accordi con le singole amministrazioni al fine controllare la veridicità dei dati autocertificati.
Per molti anni i cittadini, nonostante l'autocertificazione esistesse e fosse possibile, hanno pertanto dovuto esibire certificati anagrafici (ma non solo, l'elenco è lungo) autentici per i quali, quasi sempre, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.
Il Decreto 76/2020 cosiddetto "Semplificazione" ha eliminato dall'art. 2 del dPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula " ai privati che vi consentono", rendendo di fatto obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.
Per consentire ai privati e aziende cui verrà presentata una autocertificazione (pensiamo a Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionali e altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del dPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici.
Il vantaggio per i cittadini è duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall'altro risparmiare i costi dell'imposta di bollo e dei diritti ogni volta che un dato sia autocertificabile.
La scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.